La pace fiscale

La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022), nell’ambito della tregua fiscale, ha previsto – tra l’altro – ben 12 diverse tipologie di sanatorie/condoni/regolarizzazioni fiscali.

Ne accenneremo ad alcune, di cui talune comuni anche ai contribuenti non necessariamente imprenditori o professionisti.

STRALCIO-CANCELLAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO FINO A 1.000 EURO

Si tratta delle minicartelle affidate al Servizio di Riscossione Tributi (ADER) dal 2000 al 2015. L’importo dei 1.000 è determinato in relazione al singolo carico.

Per il calcolo dei 1.000 euro si devono sommare tutti gli importi della cartella (imposte, sanzioni, interessi, ecc.). Le cartelle saranno direttamente annullate automaticamente dall’ADER entro il 31 marzo 2023; non occorre alcuna istanza da parte del contribuente.

Per i tributi locali saranno i comuni a decidere sullo stralcio.

“ROTTAMAZIONE” RUOLI                                                                                                                                                         

È possibile pagare i carichi delle cartelle di pagamento affidati all’ADER dal 2000 al 30 giugno 2022, con lo sconto di sanzioni, aggi e interessi.                                                                      Rimangono dovute solo le imposte, oltre alle spese di notifica e quelle per le procedure esecutive.

Possono aderire i contribuenti che sono decaduti dalle precedenti edizioni della rottamazione. La domanda deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.

Entro il 30 giugno 2023 l’ADER comunica la liquidazione delle somme dovute. La rateazione massima coincide con quella prevista per la rottamazione ter, con la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 10%, in scadenza a luglio e novembre 2023; le altre 16 rate scadono dal 2024 al 2027, nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre. In caso di decadenza, non è più disposto il divieto di dilazione del debito residuo

SANATORIA AVVISI BONARI                                                                                                                                            

Gli avvisi bonari a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020, al 31/12/2021, per cui il termine di pagamento non è ancora scaduto al primo gennaio 2023, sono sanabili pagando per intero imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, con la riduzione della sanzione al 3%. Sarà possibile fruire della dilazione delle somme in 20 rate trimestrali

SANATORIA ERRORI FORMALI                                                                                                                                           

Ricalca un provvedimento della pace fiscale 2018.

Sono sanabili gli errori formali che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Irap e dell’Iva e sul pagamento dei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022.

È richiesto il versamento di 200 euro per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento va eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 ed entro il 31 marzo 2024. Nella circolare 11/E/2019 l’Agenzia delle Entrate aveva fornito un elenco delle violazioni formali sanabili.

Rientrerebbero nella sanatoria l’omessa, errata o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, l’omessa applicazione del reverse charge, l’errata applicazione del regime dell’inversione contabile, ecc. Non rientra nel perimetro della regolarizzazione l’omesso esercizio delle opzioni e le violazioni riguardanti l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali all’estero.

Occorre rimuovere le violazioni commesse, ponendo in essere in modo corretto, ora per allora, gli adempimenti originariamente errato od omessi. La sanatoria resta efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni.

DEFINIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE                                                                                   

Gli avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili alla data del 01/01/2023, sono definibili con il pagamento delle imposte, interessi e sanzioni ridotte a 1/18. Le somme versate possono essere pagate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a partire dal 31 marzo prossimo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali. Non è possibile alcuna forma di compensazione

DEFINIZIONE LITI PENDENTI                                                                                                                                                      

Le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 sono definibili con il pagamento del:

90% delle imposte, se il ricorso e iscritto nel primo grado;

40% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di primo grado favorevole al contribuente;

15% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di secondo grado favorevole al contribuente; 5% per le controversie pendenti innanzi la Cassazione per le quali l’Agenzia è soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Dal 1° gennaio scatta la sospensione per nove mesi delle impugnazioni delle pronunce

Le altre sanatorie riguardano: il ravvedimento speciale – la conciliazione – l’omesso o carente versamento dei tributi in relazione a rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento – le criptovalute – il versamento dilazionato in 60 rate di Iva e ritenute per le società sportive.

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