“Al solo fine di rintracciare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 e tutelarne la salute presso il ministero della Salute è istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile”. Così lo schema del decreto legge.
Sanità24 – 30 aprile 2020
Coronavirus: App per rintracciare casi positivi sarà anonima e non obbligatoria
di Ernesto Diffidenti
“Al solo fine di rintracciare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al Covid e tutelarne la salute presso il ministero della Salute è istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile”.
E’ quanto prevede lo schema di decreto legge sulla Fase 2 approvato dal Consiglio dei ministri. I dati raccolti attraverso l’applicazione saranno “resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati” e non potranno essere utilizzati per finalità diverse” salvo “fini statistici o di ricerca scientifica” mentre il mancato utilizzo dell’applicazione “non comporterà alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati” garantendo “la parità di trattamento”.
L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma attivata al ministero della Salute, nonché ogni trattamento di dati personali, “saranno interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza” deciso dal Governo il 31 gennaio scorso “e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”, ed entro la medesima data “tutti i dati personali trattati dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi”.
La piattaforma, prevede il decreto “deve essere realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o in controllo pubblico”. Il ministero dovrà “adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
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