La Democrazia Cristiana aveva istituito, nel corso degli anni, i Collegi dei Probiviri per giudicare casi di indisciplina ed altro dei propri iscritti. Detti Collegi avevano una territorialità interprovinciale: i membri del Collegio erano iscritti al Partito nelle province interessate. Nei primi momenti del dopo guerra, pochissimi erano i casi sottoposti al giudizio dei Collegi anche perché la minaccia politica e la grande organizzazione del PCI (con l’alleato PSI) erano tali da scoraggiare contrasti interni. Con il passare degli anni la DC si consolidò anche organizzativamente e nel contempo appariva sempre più chiaro che il Pci difficilmente avrebbe avuto dai cittadini italiani la maggioranza che sperava. Inoltre nel 1963 a seguito delle elezioni politiche, il PSI si sganciò definitivamente dal PCI indebolendolo ulteriormente.
Nel 1970 vennero istituite le Regioni e la DC sentì la necessità di dar vita a Collegi di Probiviri a base regionale, forti, autonomi, e quindi più sganciati dalle vicende interne di Partito e dai singoli Politici, cosa che invece di fatto non avveniva nei Collegi interprovinciali, di cui si è detto, dove le decisioni erano poche e i componenti del Collegio… miravano comunque a comporre amichevolmente le vertenze, con conseguenze spesso non positive: insomma se occorreva prendere decisioni anche spiacevoli, sarebbe stato necessario prenderle e non tentare sempre soluzioni accomodanti. Così venne istituito nella primavera del 1971 il Collegio Regionale per il Piemonte ed io fui uno dei membri effettivi nominati con raccomandata a.r 1 aprile 1971 da parte del segretario regionale avv. Giuseppe Giordana (doc a).
Per conferire una maggior autorevolezza ed una migliore competenza, le nomine si indirizzarono pressoché subito verso avvocati. La nomina – ai sensi dell’art. 117 del nuovo Statuto del Partito, anno 1970 – riguardava quattro “giudici” effettivi e di due supplenti. Il Collegio giudicante era poi composto di tre “giudici”.
Fu una attività di notevole interesse e di grandissimo impegno, condotta con grande capacità di tipo professionale specie rispetto al passato, seguendo la normativa processuale di natura penale. In effetti erano dei “procedimenti o processi” che si ispiravano a quelli penali, per quanto compatibili, il tutto in una atmosfera di obiettiva fermezza: era necessario “far bene e presto”, nel rispetto delle regole della democrazia, del processo e delle norme statutarie. Il numero delle controversie infatti stava aumentando notevolmente soprattutto per contrapposizioni fra correnti di pensiero (alcune volte anche a sfondo politico con riferimento ad altri Partiti) che, a loro volta, determinavano anche contrasti personali.
Insediato il Collegio, per prima cosa scrivevamo ai Segretari Provinciali della Regione di far pervenire una relazione dettagliata ed obiettiva dei fatti che erano successi con la trasmissione della documentazione inerente ai singoli casi che erano pendenti ed a quelli che probabilmente sarebbero insorti. Fu una attività enorme. Ci trovavamo in Torino in via Andrea Doria, sede Regionale sabato nel primissimo pomeriggio e terminavano a sera inoltrata.
L’impostazione processuale penalistica era stata pre-configurata dal collega di Novara avv. Giulio Cesare Allegra notissimo penalista, ma tutti noi eravamo avvocati: accusa, difesa, documentazione, interrogatorio delle parti, testimonianze, ecc. ecc., un vero processo. Composizione amichevole, se possibile ed utile al Partito, altrimenti provvedimento finale che poteva arrivare fino alla espulsione dell’iscritto.
Era il momento delle “correnti”, dei contrasti anche notevoli, che si manifestavano specialmente al momento delle elezioni interne per il rinnovo dei Direttivi Sezionali, Provinciali e Regionali. Davanti al Collegio comparivano le parti da interrogare assistite all’occorrenza da loro avvocati (ovviamente iscritti al Partito), i testimoni, persone svariate e Personaggi anche di rilievo della Democrazia Cristiana del Piemonte, per lo più del torinese. Qualcuno di questi Personaggi, specie all’inizio, o non compariva, o ci… contestava, ma alla fine non aveva altra scelta che comparire ed affrontare il procedimento come si svolgeva, se parte come parte, se teste come teste.
A titolo di esempio allego (doc. b), come fac-simile, fotocopia in carta velina della parte iniziale di una decisione da me redatta e scritta. Si rileva l’impostazione tipo sentenza: seguivano il nome o i nomi dei convenuti, il Fatto, il Diritto, il P.Q.M., le sottoscrizioni dei membri del Collegio e del segretario assistente.
- Lettera r.a.r. 1 aprile 1971 di nomina a componente il Collegio
- Fotocopia parte iniziale di sentenza
[Nota di redazione. L’istituto citato da Gian Carlo Curti, con grande lucidità nella sintesi, rappresenta la narrazione di quale era il rispetto della partecipazione democraticità politica di quei tempi all’interno dei partiti. L’art. 49 della Costituzione italiana recita: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Certamente i Padri Costituenti inorridirebbero nel constatare la gestione poco democratica e amministrativa della partitocrazia attuale.]