La nuova Legge di Bilancio, in vigore a partire dal 1 gennaio 2020, ha introdotto una serie di misure volte a favorire l’utilizzo di pagamenti tracciati e la riduzione progressiva della soglia di spesa in contanti.
Di seguito l’articolo tratto da Fiscooggi dell’8 gennaio 2020.
Legge di bilancio per il 2020 – 5: la moneta elettronica conviene
Le nuove disposizioni puntano a ridurre al minimo le transazioni effettuate con il contante, facendo leva sulla trasparenza dei movimenti finanziari per contrastare il sommerso
Il 2020 premia la tracciabilità dei flussi. Previsti rimborsi in denaro a chi usa bancomat e carte di credito. A partire dal 1° luglio, inoltre, via libera ai limiti progressivi per i pagamenti in contanti previsti dal collegato fiscale alla manovra (articolo 18, Dl n. 124/2019). Tutte le misure messe in campo dalla legge di bilancio 2020 per contrastare l’evasione, il riciclaggio e l’usura.
Detrazioni Irpef con pagamenti tracciati
Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, pena la perdita del beneficio stesso. A stabilirlo, il comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019).
La misura, come specificato nel successivo comma 680, non riguarda le detrazioni per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.
Si ricorda che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir le spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio che condiziona la detraibilità all’uso della moneta elettronica, considera strumenti tracciabili i versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Premiato
l’uso della moneta elettronica
Al debutto il rimborso che premia gli acquisti tracciabili. Il comma 288
della legge di Bilancio 2020 prevede, infatti, per le persone fisiche
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente,
al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione, acquisti con
strumenti di pagamento elettronici, un rimborso in denaro.
Le condizioni e i criteri di devoluzione del bonus saranno individuati
con un apposito decreto del Mef, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020 (comma 289). Il decreto
stabilirà le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del
premio, misurati al volume e alla frequenza degli acquisti, e, inoltre,
individuerà quali saranno gli strumenti di pagamento e le attività rilevanti ai
fini premiali.
Per l’erogazione dei rimborsi, sono stanziati 3 miliardi di euro per gli anni
2021 e 2022 (comma 290). L’importo può essere elevato in considerazione
dell’emersione di base imponibile a seguito dell’applicazione della misura
premiale.
Più bassa la soglia del contante
Con il nuovo anno si abbassa il limite di spesa tramite denaro liquido,
attualmente fissato a 3mila euro. Secondo le previsioni del collegato fiscale
alla manovra 2020 (articolo 18 del Dl n. 124/2019, convertito con legge
n. 157/2019) le nuove soglie, oltre le quali si applica il divieto al
trasferimento del contante fra soggetti diversi, sono:
- 3 mila euro fino al 30 giugno 2020
- 2 mila euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
- mille euro dal 1° gennaio 2022.
Le violazioni riscontrate nel primo arco temporale saranno sanzionate con un minimo di 2 mila euro, quelle commesse a partire dal 2022, con mille euro.
La misura e, più in generale, la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica al collegato fiscale, è finalizzata al contrasto del riciclaggio dei proventi illeciti e del finanziamento del terrorismo, disciplinato nel nostro ordinamento interno dal Dlgs n. 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce. Tale decreto legislativo è stato poi oggetto di costanti modifiche e integrazioni per recepire le indicazioni delle norme Ue, fra cui la recente direttiva 2018/843 (quinta direttiva antiriciclaggio).
Il limite all’uso del contante, inoltre, rappresenta anche un possibile strumento di contrasto all’evasione. A tal fine l’articolo 7-quater del Dl n. 193/2016, modificando il Tuir, ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito d’impresa, un parametro pari a mille euro giornalieri e 5mila mensili, oltre il quale scatta la presunzione di evasione.
Fonte FiscoOggi.it