In Italia è in corso una grande riforma sugli enti del terzo settore che abbraccia tutto il mondo no profit.
La normativa di riferimento è il D. Lgs 3 luglio 2017 n 117 (Codice del Terzo settore) e ssmm.
Parte di tale normativa è già in vigore (regime delle donazioni/elargizioni, alcune agevolazioni fiscali), altra parte è in itinere (Registro Nazionale Unico del Terzo Settore in corso di istituzione), altra parte ancora (contabilità, bilanci e regime fiscale) entrerà in vigore l’anno successivo all’approvazione da parte della Comunità Europea dell’impianto normativo. Comunità Europea che è tenuta a verificare che tale impianto normativo non sia un aiuto di stato indebito.
Tutte le leggi speciali precedenti da quella di istituzione delle Onlus (d. Lgs 460/1997) alla legge quadro di disciplina del volontariato (L. 266/1991), fino a quella di disciplina delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), verranno abrogate.
Il Decreto del Ministero del Lavoro del 15 settembre u.s. ha disciplinato il funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), che sarà operativo su base regionale; le Camere di Commercio stanno organizzando la parte informatica del registro che dovrebbe entrare in funzione entro il mese di aprile 2021.
Per poter iscriversi a tale registro occorre che le attività svolte dall’ente non profit (principalmente associazioni e fondazioni) siano le attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del citato D. Lgs.
L’ente che non svolge tale tipo di attività, indicata all’art. 5, non può iscriversi al registro, o meglio la sua eventuale domanda di iscrizione non verrà accettata.
A questo punto sorge il primo problema per la FARE (https://www.psicologionline.net/benessere-crescita-personale/problem-solving) (?) e le altre singole associazioni.
Il Registro unico nazionale del Terzo settore, si compone delle seguenti sezioni:
- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- Reti associativa
- Società di mutuo soccorso
- Altri enti del Terzo settore
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) hanno la caratteristica di essere sodalizi aperti con i requisiti di accesso per l’ammissione dei soci, non discriminatori (art. 21)
Quali sono i principali vantaggi per gli enti che si iscrivono nel registro?
In estrema sintesi sono i seguenti:
- Attrazione di contributi da parte di terzi: chi elargisce erogazioni liberali, li può dedurre dal proprio reddito o detrarre dalle proprie imposte in sede annuale della dichiarazione dei redditi (art. 83)
- Si entra nella ripartizione del 5 per mille (D. Lgs 3 luglio 2017 n. 111)
- Si viene privilegiati nei rapporti con gli enti pubblici, co-programmazione, co-progettazione, convenzioni, ecc. (artt. 55/56)
- Altre agevolazioni su imposte indirette, tributi locali, social bonus, ecc.
Pe contro quali sono gli adempimenti e relative responsabilità per coloro che i iscrivono al registro?
L’interlocuzione con il registro avviene solo attraverso il canale telematico, anche tramite un intermediario autorizzato.
Tutte le variazioni significative della vita dell’associazione devono essere comunicate, in via telematica, al Runts (bilanci consuntivi da inviare entro il 30 giugno, variazioni e poteri dei membri del consiglio direttivo, nonché modifiche dello statuto, sono da trasmettere obbligatoriamente entro un determinato periodo, ecc.).
In buona sostanza il Runts è pressoché l’equivalente del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.
Il Runts è un pubblico registro, consultabile.
Quali sono le responsabilità dei membri del consiglio direttivo o del CDA?
L’art. 28 disciplina le responsabilità degli amministratori con rinvio esplicito agli articoli del codice civile , inseriti tra l’art. 2392 e l’art. 2407, che normano la responsabilità degli amministratori delle SPA.
Quindi si hanno le stesse responsabilità degli amministratori di una spa.
L’art. 8, comma 3, lettera c) ci fa porre l’attenzione sull’acquisto di beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; tale caso è considerato una distribuzione indiretta di utili (più prudente chiedere sempre più preventivi).
L’iscrizione al registro rappresenta una garanzia nei confronti delle parti terze che vengono in contatto con la FARE e le associazioni regionali, in quanto il registro è consultabile, in quanto pubblico.
Oggi non è cosi, qualche associazione può avere la P. Iva, moltissime hanno solo il codice fiscale, i terzi non possono consultare nulla presso le Agenzie delle Entrate, solo il presidente del sodalizio può accedere.
Ma un domani?
E se qualche istituzione pubblica ci chiedesse l’iscrizione al registro per continuare a tenere i rapporti (art. 55)?
Idem per soggetti privati con cui teniamo rapporti significativi?
Anche se non si entrasse nel registro, Il domani si presenta comunque con qualche maggiore difficoltà rispetto ad oggi, in quanto la L. 398/1991, è stata abrogata, con decorrenza differita e rimane solo per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD).
Con l’abrogazione della L. 398/91, anche chi rimane fuori dal registro del Terzo settore, dovrà rispettare la disciplina del Testo Unico delle imposte dirette, con opzione di imposizione diretta semplificata, ma più onerosa, ma quel che dovrebbe essere più problematico, per l’attività contabile/amministrativa, sono le liquidazioni periodiche Iva e la dichiarazione annuale che devono essere obbligatoriamente presentate.
Ci dovremo comunque attrezzare, qualsiasi scelta si faccia.
Gli statuti delle associazioni redatti ante 1997 e mai modificati, potrebbero essere fortemente a rischio.
Se arrivasse un controllo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarebbero “dolori” con i rilievi di imposizione diretta e IVA sulle quote associative, oltre alla responsabilità solidale per chi ha agito in nome e per conto dell’associazione (in genere il legale rappresentante/presidente).
Scrivo questo per esperienza professionale
Invito il lettore, se ha tempo, a voler leggere quanto meno gli articoli del D. Lgs 117 che ho citato in questa memoria, vi dispenso da leggere l’intero decreto, che consta di 104 articoli.
Tutto l’impianto della riforma dovrebbe entrare a regime nel 2022, dando per scontato l’autorizzazione UE nel 2021.