Nel concreto, non vi era nessun bisogno di mettere nero su bianco che la Repubblica tutela l’ambiente. L’art. 117 della Costituzione afferma già che lo Stato ha giurisdizione esclusiva su “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.” In pratica la tutela dell’ambiente, con la modifica, viene richiamata anche nei “Principi fondamentali” che sono gli articoli dall’1 al 12. Con l’aggiunta della tutela degli animali. La difesa dell’ambiente rientrava già appieno fra i compiti della nostra Repubblica. A parole. In realtà, quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, in Italia ci si comporta in modo diverso
L’articolo di FABIO BALOCCO, giurista ambientalista
IL – 11 Febbraio 2022
Modifica art. 9 della Costituzione: cosa c’è di «storico» (Fico), o (addirittura) di «epocale» (Cingolani)?